Divieto definitivo di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie B2C
Dal 2025 il divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso i pazienti diventa definitivo: ecco cosa cambia per medici, odontoiatri e strutture sanitarie.
In breve
- Con il D. Lgs. 81/2025 il divieto di fattura elettronica per prestazioni sanitarie a persone fisiche diventa definitivo.
- Tutte le fatture verso i pazienti devono essere emesse in formato cartaceo.
- Il divieto riguarda tutti gli operatori sanitari con partita IVA, indipendentemente da regime fiscale o forma giuridica.
- Restano invece obbligatorie le fatture elettroniche via SdI per operazioni B2B e per le prestazioni non sanitarie.
- Restano dubbi sugli aspetti sanzionatori in caso di emissione errata via SdI.
Il divieto diventa strutturale. Dal 2019 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche è stato più volte prorogato con il decreto “Milleproroghe”. Con il D. Lgs. 13 giugno 2025, n. 81, il legislatore ha però deciso di rendere la misura strutturale, eliminando dall’art. 10-bis del DL 119/2018 il riferimento ai periodi d’imposta. Non si tratta più, quindi, di una sospensione temporanea, ma di una regola definitiva: per i pazienti privati la fattura elettronica tramite SdI non è consentita.
Chi è coinvolto. Il divieto riguarda:
- tutti gli operatori sanitari con partita IVA, compresi i contribuenti in regime forfettario;
- società, cliniche odontoiatriche, RSA, cliniche, laboratori e strutture sanitarie in genere.
Le fatture devono essere emesse in formato cartaceo o, eventualmente, con strumenti elettronici che non passano dal SdI.
Eccezioni e casi particolari. Restano invece soggette a fatturazione elettronica via SdI:
- le prestazioni non sanitarie svolte da medici o operatori sanitari (ad esempio collaborazioni professionali, consulenze tecniche, corsi o convegni, vendita di beni);
- le prestazioni sanitarie rese verso soggetti diversi dalle persone fisiche (es. società sportive, compagnie assicurative, datori di lavoro per le visite ai dipendenti).
Le motivazioni del Legislatore. Secondo la Relazione illustrativa al D.Lgs. 81/2025, la decisione di confermare il divieto definitivo risponde a due obiettivi principali: tutelare in modo rafforzato i dati sensibili dei pazienti ed evitare costi ingenti per l’Amministrazione finanziaria e per le strutture sanitarie nella creazione di sistemi informatici alternativi al SdI. Questa scelta, tuttavia, non si muove nella stessa direzione dell’Europa, che con il pacchetto ViDA – VAT in the Digital Age spinge verso una digitalizzazione generalizzata della fatturazione.
Aspetti sanzionatori. Il quadro sanzionatorio non è ancora del tutto chiaro. Se una prestazione non sanitaria o B2B viene fatturata in cartaceo invece che in elettronico si applica la sanzione per omessa fatturazione (art. 6, D.Lgs. 471/1997). Non è invece ancora definito l’impatto di una fattura elettronica inviata via SdI per errore al posto della cartacea in ambito sanitario.
In conclusione. Il divieto di fatturazione elettronica sanitaria verso i pazienti è ora a regime. Gli operatori sanitari dovranno quindi continuare a emettere le fatture verso i propri pazienti solo in forma cartacea, utilizzando lo SdI esclusivamente per le altre tipologie di operazioni.
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