L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 68 del 6 marzo 2026, ha chiarito che i compensi percepiti per errore e successivamente restituiti al committente non concorrono al calcolo della soglia di 85.000 euro prevista per la permanenza nel regime forfettario. Il documento rettifica la precedente interpretazione contenuta nella risposta n. 26/2026 e stabilisce che, se il superamento della soglia dipende esclusivamente da somme non spettanti poi restituite, il contribuente non perde il regime agevolato, anche se la restituzione avviene nell’anno successivo.