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Prestazioni di medicina e chirurgia estetica soggette a IVA dal 2024

La Legge 191/2023 ha chiarito che le prestazioni sanitarie a fini estetici sono soggetto ad IVA, tranne in caso di attestazione medica.

In breve

  • La Legge 191/2023 ha convertito il D.L. 145/2023
  • Dal 17 Dicembre 2023, le prestazioni di medicina e chirurgia estetica sono soggetto ad IVA
  • L’aliquota IVA da applicare sarà il 22%
  • Rimangono esenti le prestazioni per le quali è stata rilasciata apposita attestazione medica
  • Per le prestazioni antecedenti, rimane invariato il regime IVA della precedente normativa

Normativa di riferimento. L’art. 4-ter del D.L. 145/2023 prevede che “l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista dall’articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica”. Il D.L. 145/2023 è stato convertito nella Legge 191/2023.

Attestazione medica ed esenzione IVA. La normativa prevede quindi un requisito oggettivo per l’esenzione IVA delle prestazioni di medicina e chirurgia estetica. Tale requisito riguarda la diagnosi o cura di problemi di salute ovvero la tutela psico-fisica della persona. L’aspetto fondamentale è che la sussistenza del requisito deve essere accertata da apposita attestazione medica. La normativa non prevede un contenuto del documento, che appare però opportuno sia di carattere medico-legale e (con ogni probabilità) depositato sul fascicolo sanitario del paziente.

Non si tratta di una vera novità. Per quanto possa sembrare un’enorme novità, il legislatore italiano non ha fatto altro che recepire l’orientamento europeo (ricordiamo che la disciplina IVA è appunto comunitaria) e quello della Corte di Cassazione. Nello stesso senso della normativa, infatti, si sono pronunciate sia la Corte di Giustizia Europea (Causa C-91/12, sentenza 21 marzo 2013), che la Corte di Cassazione (Sentenze 27947/2021 e 6572/2022, Ordinanza 23831/2022). Il pronunciamento dei Giudici europei e nazionali è sempre stato il medesimo: l’esenzione spetta solo per quelle prestazioni che hanno carattere sanitario e non voluttuario. L’unico documento atto a discriminare tra le due situazioni, dall’entrata in vigore della nuova normativa, è appunto una valutazione medica.

Entrata in vigore. Il provvedimento entra in vigore alla data di conversione del D.L. 145/2023. Come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 191/2023 di conversione, l’entrata in vigore è quindi il 17 dicembre 2023.

Aliquota IVA da applicare. Per tutte le prestazioni che non hanno un’attestazione medica, l’aliquota IVA da applicare è il 22%. Per quelle invece che rispettano i requisiti dell’art. 4-ter D.L. 145/2023 e che sono quindi accompagnate da un’attestazione medica, si potrà continuare ad emettere fattura in esenzione.

Trattamento IVA delle prestazioni antecedenti all’entrata in vigore. Per le prestazioni antecedenti al 17 dicembre 2023, la normativa prevede che “Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell’IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Pro e contro. Se da un lato i medici che eseguono prestazioni di medicina e chirurgia estetica si troveranno a dover applicare l’IVA alla maggior parte delle loro prestazioni, dall’altro è anche vero che potranno recuperare l’IVA sugli acquisti. Questo vale anche per una parte dell’IVA sui beni ammortizzabili acquistati antecedentemente all’entrata in vigore della norma, per il meccanismo del pro-rata temporis.

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