Contenuto delle fatture di collaborazione tra professionisti sanitari: chiarimenti e cautele

Un tema molto dibattuto: tra esigenze fiscali e tutela della privacy, come devono essere compilate le fatture dei collaboratori medici e odontoiatri verso studi e strutture sanitarie?

In breve

  • Le fatture dei collaboratori (medici, odontoiatri, igienisti dentali) devono riportare la “natura, qualità e quantità” delle prestazioni (art. 21 DPR 633/1972).
  • L’Agenzia delle Entrate ha contestato fatture troppo generiche, disconoscendo la deducibilità dei costi.
  • Alcune associazioni di categoria (tra cui ANDI) hanno riportato casi concreti di accertamenti fiscali in cui le spese sono state recuperate a tassazione per fatture troppo generiche.
  • Serve un equilibrio: chiarezza nella descrizione delle prestazioni ma senza riportare dati sensibili del paziente, vietati nelle fatture elettroniche.
  • Utile predisporre contratti scritti e allegati analitici interni per rafforzare la prova delle prestazioni senza violare la privacy.

Un tema complesso e discusso. Il contenuto delle fatture di collaborazione tra professionisti sanitari è oggi al centro di un acceso dibattito. Da un lato, il Fisco richiede fatture sempre più dettagliate e specifiche; dall’altro, occorre rispettare i limiti imposti dalla normativa sulla tutela dei dati personali, evitando di inserire informazioni sanitarie sensibili nei documenti elettronici.

La normativa e l’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria. L’art. 21 del DPR 633/1972 stabilisce che ogni fattura deve riportare “natura, qualità e quantità” delle prestazioni. Tuttavia, numerosi accertamenti hanno contestato la deducibilità dei costi derivanti da fatture troppo generiche, ad esempio con diciture come “prestazioni di igiene orale” o “ciclo di cure odontoiatriche”. Alcune associazioni di categoria, tra cui ANDI, segnalano come l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza abbiano ritenuto tali descrizioni insufficienti a dimostrare l’effettiva inerenza del costo.

L’equilibrio con la privacy dei pazienti. Le fatture di collaborazione sono emesse in forma elettronica (essendo operazioni tra professionisti o strutture sanitarie). Proprio per questo non possono contenere dati che consentano di identificare i pazienti, pena la violazione delle norme sulla privacy e del divieto di fatturazione elettronica verso privati (vedi l’articolo “Divieto definitivo di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie B2C” del 02.07.2025). Si tratta dunque di bilanciare due esigenze:

  • dettaglio sufficiente per rendere la fattura fiscalmente valida;
  • assenza di riferimenti sanitari che possano configurare una violazione della normativa sulla protezione dei dati.

Le possibili soluzioni operative. Per ridurre i rischi di contestazione, i professionisti possono adottare alcune cautele:

  • descrivere in modo chiaro le attività, evitando formule troppo generiche, ma senza riferimenti al singolo paziente;
  • allegare un prospetto analitico interno (non trasmesso tramite SdI) che riporti le prestazioni effettivamente svolte;
  • stipulare contratti scritti con i collaboratori, dotati di data certa, per documentare in modo inequivocabile la natura del rapporto.

In conclusione. Il contenuto delle fatture di collaborazione in ambito sanitario resta un terreno delicato, posto tra confini normativi differenti. È fondamentale che medici e odontoiatri adottino procedure chiare e documenti di supporto, così da garantire la correttezza fiscale senza compromettere la riservatezza dei dati sensibili.

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