Prestazioni di chirurgia e medicina estetica: chiarimenti IVA 2025 dopo la Risoluzione 42/E

L’Agenzia delle Entrate conferma e amplia l’impostazione introdotta nel 2023: esenzione IVA solo in presenza di finalità terapeutica documentata.

In breve

  • Con la Risoluzione 42/E del 12 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente il trattamento IVA delle prestazioni di chirurgia e medicina estetica.
  • Rimane decisiva la distinzione tra prestazioni con finalità terapeutica (esenti IVA) e prestazioni estetiche non terapeutiche (imponibili al 22%).
  • Per la chirurgia estetica, l’esenzione IVA è ammessa solo con attestazione medica preventiva che certifichi la finalità terapeutica.
  • Per la medicina estetica, l’esenzione è possibile se la finalità terapeutica risulta da idonea documentazione sanitaria, anche tramite attestazione medica.
  • La Risoluzione definisce un quadro uniforme per gli operatori sanitari, riducendo l’incertezza interpretativa e rafforzando la corretta qualificazione fiscale delle prestazioni.

Tema già affrontato nel 2023. A fine 2023 avevamo già analizzato la novità introdotta dall’art. 4-ter del D.L. 145/2023, convertito in L. 191/2023  (vedi l’articolo “Prestazioni di medicina e chirurgia estetica soggette a IVA dal 2024” del 29 Dicembre 2023). La disposizione normativa aveva stabilito un principio chiave: le prestazioni di medicina e chirurgia estetica sono esenti IVA solo se accompagnate da una attestazione medica che certifichi la finalità terapeutica.

Novità da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 12 Giugno 2025 la Risoluzione 42/E (vedi il testo ufficiale). Il nuovo documento diventa quindi un tassello essenziale per completare il quadro operativo. In particolare, la Risoluzione dell’Agenzia:

  • conferma l’impostazione del legislatore del 2023;
  • estende e chiarisce il perimetro anche per la medicina estetica, materia che aveva generato dubbi applicativi significativi.

Chirurgia estetica: esenzione IVA solo con attestazione medica preventiva. La prima parte della Risoluzione ribadisce che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18) del DPR 633/1972, l’esenzione IVA è subordinata alla finalità terapeutica dell’intervento. Tale finalità deve risultare da una attestazione medica rilasciata prima dell’operazione, che colleghi in modo chiaro la prestazione chirurgica al trattamento di: una malattia; un trauma; una patologia congenita; una condizione che incide sul benessere psicofisico. La Risoluzione chiarisce inoltre che tale certificazione può essere rilasciata anche dal medico che esegue l’intervento, valutazione che supera interpretazioni precedenti più restrittive. In assenza di attestazione medica preventiva, la prestazione è soggetta a IVA al 22%.

Medicina estetica: documentazione più flessibile ma finalità terapeutica necessaria. Una parte innovativa della Risoluzione riguarda la medicina estetica, finora rimasta in un’area interpretativa meno definita. L’Agenzia chiarisce che:

  • le prestazioni di medicina estetica possono essere esenti IVA, ma solo se esiste finalità terapeutica;
  • tale finalità può essere provata con idonea documentazione sanitaria, tra cui anche la stessa “attestazione medica” prevista per la chirurgia estetica.

Non sono invece considerate esenti le prestazioni puramente cosmetiche, anche se generano benessere psicologico soggettivo: occorre sempre una valutazione medica oggettiva.

Interventi di anestesia sempre esenti. Un chiarimento molto operativo riguarda le prestazioni degli anestesisti che partecipano a interventi di chirurgia estetica. L’Agenzia stabilisce che queste prestazioni sono sempre esenti IVA, perché finalizzate a tutelare le condizioni vitali del paziente durante l’intervento, anche quando l’intervento stesso non ha finalità terapeutiche. È un punto di grande rilevanza pratica, soprattutto per le cliniche e le strutture sanitarie multidisciplinari.

Prestazioni antecedenti al 17 dicembre 2023: nessun rimborso IVA. La Risoluzione interviene anche sulla disciplina transitoria. In caso di prestazioni di chirurgia estetica effettuate prima del 17 dicembre 2023, valgono le regole precedenti. Se il contribuente aveva applicato l’esenzione, tale comportamento resta valido, mentre se la prestazione era stata assoggettata a IVA ordinaria, non è ammesso alcun rimborso. La disposizione conferma quindi un principio di stabilità: la riforma non modifica retroattivamente il trattamento fiscale.

Cosa cambia per studi medici, centri estetici e cliniche. Il nuovo documento dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un passaggio importante per tutto il settore sanitario ed estetico.

Per gli studi medici e di chirurgia estetica:

  • diventa essenziale predisporre protocolli interni di rilascio dell’attestazione medica preventiva;
  • occorre aggiornare la modulistica e i processi amministrativi;
  • si riduce il rischio di contenzioso grazie all’estensione esplicita dei criteri probatori.

Per gli operatori della medicina estetica:

  • l’esenzione IVA resta possibile, ma serve documentazione clinica chiara e coerente;
  • aumenta la responsabilità del professionista nella qualificazione della prestazione.

Per le strutture multidisciplinari

  • la regola sull’anestesista semplifica il trattamento contabile e riduce l’incertezza IVA.

Chiarimenti utili, senza nuove regole. La Risoluzione 42/E del 2025 non stravolge la normativa, ma la rafforza e la rende operativa, colmando molte lacune interpretative emerse dopo la riforma del 2023.
La linea dell’Agenzia è coerente con la giurisprudenza europea: il discrimine resta lo scopo terapeutico, da dimostrare con documentazione medica adeguata. Per gli operatori del settore sanitario, si tratta di un aggiornamento che rende la disciplina più prevedibile e che richiede, allo stesso tempo, una gestione amministrativa più attenta.

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