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Credito di imposta spese di sanificazione 2021

Dal 4 ottobre al 4 novembre è possibile presentare istanza per fruire di un credito di imposta del 30% per le spese di sanificazione sostenute a giugno, luglio ed agosto 2021.

In breve

  • Credito di imposta previsto dall’art. 32 D.L. 73/2021 (Sostegni bis)
  • Il bonus previsto è pari al 30% delle spese sostenute nel periodo giugno, luglio, agosto 2021
  • L’istanza potrà essere presentata telematicamente dal 4 ottobre al 4 novembre
  • Successivamente, l’Agenzia delle Entrate emanerà un provvedimento per la reale fruizione
  • Il fine è quello di rispettare lo stanziamento di 200 milioni

L’art. 32 del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) prevede un credito di imposta per spese di sanificazione sostenute nel periodo da giugno ad agosto 2021. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 191910/2021 ha stabilito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione, ai fini del rispetto del limite di spesa stanziato dal Governo pari a 200 milioni.

A quanto ammonta il credito – Il credito previsto è pari al 30% delle spese indicate nell’istanza sottoposta all’Agenzia delle Entrate. Dopo il 4 novembre, l’Agenzia delle Entrate emanerà un decreto nel quale renderà noto l’effettivo ammontare percentuale del credito. L’effettivo credito di imposta sarà reso disponibile sul cassetto fiscale di ciascun contribuente. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Chi può fruire del credito – Possono fruire del credito di imposta tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Come inviare la comunicazione – L’istanza può essere trasmessa dal 4 Ottobre al 4 Novembre 2021. L’invio potrà essere effettuato dal portale dell’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente oppure attraverso un intermediario abilitato.

Quali spese rientrano nel credito spese sanificazione – Possono essere considerate spese di sanificazione, e quindi incluse nella domanda di fruizione del credito, le spese sostenute nel periodo giugno, luglio, agosto 2021 e relative a:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Come utilizzare il credito – Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette.

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