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Scade il 30 settembre la Quota B ENPAM per le società tra odontoiatri

Entro il 30 settembre le società del settore odontoiatrico devono presentare la dichiarazione del fatturato ad ENPAM e versare la Quota B nella misura dello 0,5%.

In breve

  • Contributo previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 205/2017)
  • Sono soggette tutte le società che operano nel settore odontoiatrico
  • Non sono soggette le associazioni professionali ed i professionisti individuali
  • Il contributo è pari allo 0,5% del fatturato dell’anno precedente
  • Entro il 30 settembre è necessario compilare la dichiarazione del fatturato ed effettuare il versamento a mezzo bonifico

L’articolo 1, comma 442, della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) ha stabilito che “le società operanti nel settore odontoiatrico, di cui al comma 153 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, versano un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla gestione «Quota B» del Fondo di previdenza generale dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello della chiusura dell’esercizio”.

Il crescente utilizzo dello strumento della srl odontoiatrica ha indotto il legislatore a varare una nuova modalità di contribuzione ENPAM per tutte le società tra dentisti. Più precisamente, secondo l’articolo 1, comma 153, L. 124/2017 sono soggette alla nuova normativa tutte le “società   operanti   nel   settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge”. Sono esclusi da questa forma di contribuzione sia le associazioni professionali che i professionisti individuali.

Alla fine di Luglio 2020, ENPAM ha inviato a tutte le società assoggettate una comunicazione. Le informazioni possono essere reperite anche all’interno del sito ENPAM (clicca qui per raggiungere la pagina ufficiale). In caso di mancato ricevimento della comunicazione da parte di ENPAM, è necessario richiedere il codice identificativo con apposito modulo reperibile sul sito della cassa.

Entro il 30 settembre 2020, le società operanti nel settore odontoiatrico devono rendere la dichiarazione del fatturato da assoggettare al contributo. La dichiarazione può essere presentata attraverso l’area riservata ENPAM. È anche possibile presentare in modalità cartaceo il modello DSO, avendo cura di inoltrarlo alla PEC nucleoispettivo@pec.enpam.it ovvero per raccomandata semplice all’indirizzo “Fondazione Enpam, Servizio contributi e attività ispettiva, Piazza Vittorio Emanuele II, n.78 – 00185 Roma”.

Sempre entro il 30 settembre 2020 è necessario effettuare il versamento del contributo dovuto. Al momento, è prevista un’unica rata da corrispondere a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla Fondazione Enpam, IBAN IT34 M050 3411 7010 0000 0002 277. È opportuno prestare attenzione alla causale del versamento, riportata sulla lettera inviata da ENPAM alla fine di Luglio 2020.

In caso di ritardo, la sanzioni e gli interessi sono abbastanza significativi. ENPAM è infatti soggetta al regime sanzionatorio in base all’articolo 116, commi 8 e seguenti, Legge 388/2000. In pratica, in caso di denuncia spontanea in ritardo, e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi , i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. In caso invece di contestazione da parte di ENPAM, la sanzione è pari al 30% dei contributi evasi in ragione d’anno.

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