La Circolare 25E del 20.08.2020 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimento in tema di contributo a fondo perduto. Non si applicano sanzioni se la rinuncia è effettuata prima dell’accreditamento sul conto corrente del contribuente. La non applicabilità delle sanzioni è estesa al soggetto richiedente che abbia conosciuto di non rientrare nell’ambito soggettivo solo a seguito della Circolare 22E del 21.07.2020. Esplicito riferimento al caso di studi associati. Restituzione spontanea tramite codici tributo 8077 per il capitale e 8078 per gli interessi.