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Credito del 30% su commissioni POS pagate da imprese e professionisti

È finalmente possibile compensare nel modello F24 il credito di imposta pari al 30% delle commissioni POS relative a transazioni nei confronti di consumatori finali.

In breve

  • Previsto dall’art. 22 D.L. 124/2019
  • Credito pari al 30% delle commissioni POS per transazioni verso consumatori finali
  • È necessario aver conseguito nell’anno precedente ricavi o compensi inferiori ad euro 400.000
  • Il credito può essere fruito esclusivamente in compensazione con modello F24 tramite il codice 6916
  • Gli istituti di credito devono rendicontare le commissioni pagate, ma vi sono alcune incongruenze

L’articolo 22 del D.L. 124/2019 stabilisce che “agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro”.

La norma si applica sia ad imprese che a professionisti ed è neutra a fini fiscali, ossia il relativo credito non viene successivamente tassato in fase di redazione della dichiarazione dei redditi. La misura, tuttavia, è limitata alle commissioni POS relative a transazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali.

Il credito di imposta è pari al 30% delle commissioni pagate mensilmente. Nonostante la misura sia stata varata ad ottobre 2019, la stessa si applica operativamente per le commissioni relative a transazioni effettuate dal 1 luglio 2020.

Per poter fruire di tale credito, è necessario aver conseguito ricavi o compensi di ammontare inferiore a 400.000 euro nell’anno precedente.

Il credito è fruibile esclusivamente in compensazione nel modello F24 tramite il codice tributo 6916. È necessario indicare sia l’anno che il mese a cui sono riferite le commissioni.

In questa prima fase applicativa della norma, sono sorte numerose criticità

  • Gli istituti di credito sono obbligati a trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, le prime comunicazioni inviate ai proprietari dei POS raramente evidenziano l’ammontare di commissioni relative a transazioni effettuate nei confronti dei privati;
  • Il contribuente è obbligato a conservare la documentazione a supporto del credito utilizzato per un periodo di 10 anni dall’utilizzo del credito;
  • Le somme fruite devono essere indicate all’interno della dichiarazione dei redditi.

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