Un familiare, un investitore o un altro soggetto non socio può prestare denaro alla società, ma l’operazione deve essere occasionale, tracciabile e correttamente formalizzata.
In breve
- Una SRL può ricevere un finanziamento anche da un soggetto che non è socio.
- L’operazione si configura normalmente come un contratto di mutuo.
- Il finanziamento può essere fruttifero o infruttifero.
- Il prestito deve restare occasionale e non trasformarsi in un’attività finanziaria abituale.
- Contratto, tracciabilità e corretta gestione fiscale riducono il rischio di contestazioni.
Un terzo può finanziare una SRL anche se non è socio? Quando una società ha bisogno di liquidità, la banca non è necessariamente l’unica soluzione. Un familiare, un investitore privato o un altro soggetto estraneo alla compagine sociale può, infatti, concedere un finanziamento alla SRL. La società potrà ricevere la somma e rilevare contabilmente un debito nei confronti del finanziatore. La legittimità dell’operazione è stata riconosciuta anche dal Tribunale di Roma, secondo cui la provenienza del denaro da un soggetto non socio non impedisce alla società di contabilizzarlo come finanziamento. Occorre, tuttavia, distinguere il singolo prestito tra soggetti determinati dall’esercizio professionale di un’attività finanziaria.
Quando il finanziamento è legittimo. Dal punto di vista civilistico, il rapporto assume normalmente la forma del contratto di mutuo, disciplinato dall’articolo 1813 del Codice civile: il finanziatore consegna una determinata somma e la società si obbliga a restituirla. Il mutuo può essere: fruttifero, quando è previsto il pagamento di interessi, o infruttifero, quando viene restituito soltanto il capitale. Sebbene la forma scritta non sia sempre indispensabile per la validità del contratto, è fortemente consigliabile predisporre un accordo che indichi l’importo, la durata, le modalità di restituzione, gli eventuali interessi e la natura dell’operazione.
Quando il prestito rischia di diventare illecito. Il principale elemento di attenzione riguarda il carattere occasionale del finanziamento. La concessione di finanziamenti al pubblico è infatti un’attività riservata agli intermediari autorizzati. Il Testo Unico Bancario tutela questa riserva e sanziona l’esercizio abusivo dell’attività finanziaria. La singola operazione, concordata privatamente con una determinata società, è generalmente ammessa. Diverso è il caso di chi concede prestiti ripetutamente, con continuità, organizzazione e modalità assimilabili a quelle di un operatore finanziario. Anche l’attività rivolta a una cerchia limitata di soggetti può rivelarsi problematica quando assume carattere professionale e abituale. Le disposizioni della Banca d’Italia valorizzano, tra gli altri elementi, l’esistenza di trattative personalizzate con singoli soggetti e di contratti che rendano evidente la natura del finanziamento.
Come strutturare correttamente l’operazione? Per ridurre i rischi è opportuno che il finanziamento sia:
- regolato da un contratto coerente con le reali intenzioni delle parti;
- eseguito mediante bonifico o altro mezzo tracciabile;
- correttamente rappresentato nella contabilità della società;
- accompagnato da una verifica degli adempimenti fiscali e dell’eventuale registrazione del contratto.
Se il prestito prevede interessi, questi costituiscono un costo finanziario per la società, deducibile nei limiti previsti dall’articolo 96 del TUIR. Per il finanziatore, invece, costituiscono redditi imponibili e possono comportare l’applicazione di una ritenuta da parte della società, da valutare in base alla natura e alla residenza del percettore. L’articolo 26 del DPR 600/1973 disciplina le ritenute applicabili a diverse categorie di redditi di capitale.
Una soluzione utile, ma da pianificare in anticipo. Il finanziamento da parte di un terzo può rappresentare una valida alternativa al credito bancario e consentire alla SRL di ottenere rapidamente le risorse necessarie per investimenti, liquidità o sviluppo. La semplicità dell’operazione non deve però portare a sottovalutarne gli aspetti contrattuali, fiscali e bancari. Una consulenza preventiva consente di definire correttamente il rapporto e di evitare che un sostegno finanziario legittimo venga successivamente contestato o interpretato in modo diverso rispetto alle intenzioni delle parti.
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