IVAFE: attenzione ai conti esteri e alle piattaforme fintech

L’imposta può riguardare anche conti online, wallet e rapporti finanziari esteri spesso sottovalutati.

In breve

  • L’IVAFE è l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero.
  • Riguarda le persone fisiche residenti in Italia ed in alcuni casi anche società semplici ed Enti non Commerciali.
  • Si applica a conti correnti, libretti e prodotti finanziari esteri.
  • Per conti e libretti esteri l’imposta è fissa: 34,20 euro annui.
  • Anche alcune piattaforme fintech possono richiedere verifiche specifiche

Che cos’è l’IVAFE? L’IVAFE è l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. In termini semplici, riguarda il contribuente fiscalmente residente in Italia che possiede conti correnti, libretti di risparmio o prodotti finanziari all’estero. Non si tratta quindi soltanto di grandi patrimoni o investimenti complessi. Anche un conto estero utilizzato per gestire incassi, pagamenti o piccoli risparmi può avere rilevanza fiscale.

Alcuni esempi pratici. L’IVAFE può riguardare, ad esempio, un conto corrente aperto presso una banca estera, un libretto di risparmio estero oppure un conto titoli presso un intermediario non italiano. Può riguardare anche strumenti più moderni, come conti online, wallet o piattaforme fintech, quando il rapporto finanziario risulta detenuto all’estero. Un caso tipico è quello di una persona fisica residente in Italia che utilizza un conto estero per ricevere pagamenti, conservare somme o effettuare investimenti. In questi casi occorre verificare sia il possibile obbligo di monitoraggio nel quadro RW, sia l’eventuale applicazione dell’IVAFE.

Chi deve pagare l’IVAFE? Il soggetto passivo principale è la persona fisica residente fiscalmente in Italia. Questo significa che l’imposta non dipende dalla cittadinanza, ma dalla residenza fiscale. Se una persona è fiscalmente residente in Italia e detiene attività finanziarie all’estero, può essere tenuta a dichiararle e, se ricorrono i presupposti, a versare l’IVAFE. Dal 2020 l’ambito soggettivo è stato esteso anche agli enti non commerciali e alle società semplici residenti in Italia, quando sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale. Tuttavia, nella pratica ordinaria, il caso più frequente resta quello della persona fisica residente in Italia.

Attenzione alla disponibilità del rapporto. Occorre prestare attenzione anche ai casi in cui il contribuente non sia formalmente intestatario del conto, ma abbia comunque la disponibilità o la possibilità di movimentarlo. La disciplina del monitoraggio fiscale, infatti, può rilevare non solo per il titolare formale, ma anche per chi ha un potere effettivo sul rapporto. Nei documenti di prassi viene richiamato, ad esempio, il caso della delega al prelievo su un conto estero. Per questo motivo, in presenza di conti esteri intestati a familiari, società, trust o altri soggetti, è opportuno verificare con attenzione la posizione effettiva del contribuente.

Base imponibile e aliquota. Per i prodotti finanziari detenuti all’estero, l’IVAFE si applica in misura proporzionale al valore dell’attività. L’aliquota ordinaria è pari al 2 per mille e l’imposta va calcolata in proporzione alla quota di possesso e al periodo di detenzione.

Per i conti correnti e i libretti di risparmio esteri, invece, la regola è diversa. L’imposta è dovuta in misura fissa, pari a 34,20 euro annui per ciascun conto o libretto, sempre da rapportare alla quota e ai giorni di possesso. L’IVAFE su conti correnti e libretti non è dovuta se la giacenza media complessiva non supera 5.000 euro.

Attenzione alla soglia dei 15.000 euro. La soglia di 5.000 euro non va confusa con quella prevista per il monitoraggio fiscale. Per i conti correnti e depositi esteri, il monitoraggio nel quadro RW non è dovuto se il valore massimo complessivo raggiunto nel corso dell’anno non supera 15.000 euro. Questa soglia, però, riguarda il monitoraggio e non coincide con la soglia IVAFE. In pratica, occorre distinguere due piani: da un lato l’obbligo dichiarativo nel quadro RW, dall’altro l’eventuale imposta da versare.

Il caso delle fintech: SumUp, Revolut, Wise, PayPal. Un aspetto sempre più importante riguarda i rapporti con piattaforme fintech e conti digitali. Servizi come SumUp, Revolut, Wise, PayPal o altri operatori simili possono mettere a disposizione conti, wallet o strumenti di pagamento utilizzati anche da persone fisiche residenti in Italia. In questi casi non bisogna fermarsi al nome della piattaforma o alla presenza di un IBAN italiano. Anche se l’IBAN inizia con “IT”, potrebbe essere necessario verificare dove i fondi sono effettivamente detenuti, quale soggetto giuridico gestisce il rapporto e quale documentazione viene rilasciata dall’operatore. Il punto non è affermare che ogni conto fintech generi automaticamente IVAFE. Il punto è diverso: questi strumenti devono essere analizzati con attenzione, perché la struttura giuridica e bancaria può non essere immediatamente evidente.

Perché è importante verificare. L’IVAFE è spesso sottovalutata perché viene associata ai grandi investimenti esteri. Nella pratica, però, può riguardare anche rapporti molto comuni: un conto online, un wallet, un conto di pagamento o un piccolo rapporto finanziario aperto con un operatore estero. Prima di escludere l’obbligo dichiarativo o l’imposta, è quindi opportuno recuperare estratti conto, condizioni contrattuali, documentazione fiscale e informazioni disponibili sul sito della piattaforma.

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