Concordato preventivo biennale e STP: un altro motivo per scegliere la società tra professionisti

Le recenti FAQ dell’Agenzia Entrate confermano una differenza importante tra STP e associazioni professionali nella gestione del concordato preventivo biennale.

In breve

  • Le associazioni professionali restano soggette al vincolo di adesione congiunta al CPB.
  • Le STP risultano oggi generalmente escluse dal concordato per la mancanza degli ISA definitivi.
  • L’esclusione della STP non blocca però il singolo socio professionista.
  • Ogni socio può decidere autonomamente se aderire o meno al concordato.
  • La STP conferma così una maggiore flessibilità organizzativa e fiscale rispetto alle associazioni professionali.

Concordato preventivo biennale: perché il tema riguarda anche le STP? Il concordato preventivo biennale continua ad essere uno degli strumenti fiscali più discussi tra professionisti e studi associati. Negli ultimi mesi, però, il tema ha assunto particolare rilevanza anche per le società tra professionisti. Le recenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate hanno infatti chiarito un aspetto molto importante: il singolo socio professionista di una STP può aderire autonomamente al concordato preventivo biennale quando la società non può accedere all’istituto. Si tratta di un chiarimento che, oltre al profilo strettamente fiscale, riapre il dibattito sulle differenze operative tra associazione professionale e STP. Negli ultimi anni molte strutture professionali hanno scelto la STP per motivi organizzativi, di governance, di responsabilità patrimoniale o di pianificazione fiscale. Oggi emerge anche un possibile vantaggio collegato alla gestione del concordato preventivo biennale.

Il nuovo vincolo introdotto dal decreto correttivo. Con le modifiche introdotte dal decreto correttivo del 2025, il concordato preventivo biennale ha assunto una logica più “coordinata” nei confronti delle strutture professionali collettive. In presenza di associazioni professionali o società che possono aderire al concordato, la posizione del singolo professionista può infatti dipendere anche dalla scelta effettuata dalla struttura partecipata. In pratica, la normativa prevede che il professionista individuale possa essere escluso dal concordato, oppure perdere gli effetti del concordato già aderito, se l’associazione o la società partecipata non applica anch’essa il CPB. Questo meccanismo ha creato numerose criticità operative soprattutto negli studi con più professionisti, dove le esigenze fiscali dei singoli soci possono essere molto diverse tra loro.

Associazioni professionali: serve una scelta condivisa. Per le associazioni professionali gli ISA trovano applicazione in via ordinaria e definitiva praticamente per qualsiasi attività. Di conseguenza, il vincolo di adesione congiunta continua ad operare pienamente. Questo significa che la scelta relativa al concordato non può più essere valutata esclusivamente dal singolo associato, ma richiede inevitabilmente una riflessione comune con tutta la struttura professionale.

Nella pratica possono quindi verificarsi situazioni complesse:

  • un associato potrebbe voler aderire al concordato mentre altri professionisti potrebbero non ritenerlo conveniente;
  • oppure la perdita dei requisiti da parte dell’associazione potrebbe incidere anche sulla posizione dei singoli associati.

Per studi professionali articolati questo può rappresentare un elemento gestionale molto delicato.

Perché le STP oggi hanno una posizione diversa. La situazione cambia invece nel caso delle società tra professionisti. Le STP esercitano attività professionale in forma societaria e, sotto il profilo fiscale, operano nell’ambito del reddito d’impresa. Proprio per questo motivo gli ISA delle STP risultano spesso ancora previsti in forma sperimentale e non trovano applicazione definitiva. Questa circostanza produce un effetto molto importante: la STP, allo stato attuale, non può generalmente aderire direttamente al concordato preventivo biennale perché manca il presupposto soggettivo richiesto dalla disciplina. Ed è proprio questa esclusione che modifica completamente il rapporto tra società e soci professionisti.

Il chiarimento dell’Agenzia Entrate libera i soci. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando la STP non può aderire al concordato per effetto della mancata applicazione degli ISA, non opera il vincolo di adesione congiunta previsto dalla normativa. Di conseguenza, ogni socio professionista resta libero di effettuare autonomamente la propria scelta. Un socio può aderire al concordato e un altro no. La scelta di uno non produce effetti sugli altri soci. Il chiarimento assume particolare importanza anche nelle STP con professionisti aventi regimi fiscali differenti, ad esempio con alcuni soci in regime ordinario ed altri in regime forfettario. In questi casi, la struttura societaria non impedisce al singolo professionista di valutare individualmente la convenienza del concordato preventivo biennale..

Un altro motivo per valutare la STP. Naturalmente la scelta tra associazione professionale e STP non può essere effettuata guardando soltanto al concordato preventivo biennale. Restano fondamentali anche gli aspetti civilistici, previdenziali, organizzativi e di responsabilità professionale. Tuttavia, i recenti chiarimenti dell’Agenzia Entrate confermano ancora una volta come la STP rappresenti oggi uno strumento estremamente moderno e flessibile per l’organizzazione degli studi professionali. Anche sotto il profilo del concordato preventivo biennale, infatti, la STP sembra consentire una gestione molto più autonoma e personalizzata delle scelte fiscali dei singoli professionisti rispetto all’associazione professionale tradizionale.

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