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Credito di imposta per spese di sanificazione pari al 15,6423%

L’11 Settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento che ha fissato la percentuale massima di fruizione dell’agevolazione nel 15,6423%.

In breve

  • Credito di imposta previsto dall’articoli 125 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)
  • L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento che stabilisce la percentuale agevolabile
  • Il credito può essere fruito sul 15,6423% delle spese già comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 07.09.2020
  • Il credito riconosciuto è già visibile sul cassetto fiscale del contribuente
  • È possibile utilizzare il credito in compensazione nei modelli F24 attraverso il codice tributo 6917

L’articolo 120 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha introdotto un credito di imposta per spese di sanificazione sostenuto a seguito della pandemia di coronavirus.  Stante il limite di spesa pari a 200 milioni fissato dal Decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate ha previsto il seguente iter operativo:

  1. Entro il 07.09.2020 invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportante le spese sostenute per la sanificazione e quelle da sostenere in previsione fino al 31.12.2020;
  2. Successiva emanazione di un provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che comunicherà l’effettiva percentuale di fruibilità del credito;
  3. Fruizione del credito di imposta in compensazione.

Da poco si è conclusa la fase 1, nella quale i contribuenti interessati hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate le spese di sanificazione sostenute e per le quali hanno interesse a fruire del credito di imposta (vedi l’articolo “Credito di imposta per spese di sanificazione e adeguamento locali” del 12.07.2020 per le modalità operative e le tipologie di spese agevolabili.). L’Agenzia delle Entrate ha immediatamente dato vita alla fase 2, emanando il provvedimento 302831 del 11.09.2020 (clicca qui per il link diretto).

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono state ricevute domande per euro 1.278.578.142 (pari quindi ad oltre 2,13 miliardi di euro di spese sostenute per sanificazione dai contribuenti richiedenti). Pertanto, tenuto conto che l’ammontare massimo stanziato dal Decreto Rilancio è pari ad euro 200 milioni, la percentuale massima agevolabile per ciascun contribuente è pari al 15,6423%.

In sostanza, se la domanda inoltrata all’Agenzia delle Entrate prevede spese agevolabili per euro 100, il credito sarà riconosciuto sul 60% del 15,6423%. Quindi, per ogni 100 euro di spesa il credito ammonta a circa euro 9,33.

L’importo del credito riconosciuto è già disponibile all’interno dell’area riservata, nella sezione “Crediti IVA / Agevolazioni Utilizzabili” del cassetto fiscale. Tale importo può essere compensato tramite il codice tributo 6917, periodo d’imposta 2020, all’interno del modello F24. Vedi le immagini qui sotto per il percorso da seguito sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Non sono state chiarite le tempistiche della compensazione del credito riconosciuto. Le spese di sanificazione comunicate all’Agenzia delle Entrate sono in parte già sostenute alla data della comunicazione ed in parte da sostenere entro il 31.12.2020. Sembra abbastanza condiviso che il credito sia fruibile per le sole spese realmente sostenute. Proprio per questo, salvo casi di necessità si consiglia la compensazione a partire da Gennaio 2021. Solo in quel momento, sarà possibile calcolare le spese effettivamente sostenute e la reale spettanza del credito.

Infine, è opportuno ricordare che il contribuente deve aver cura di conservare tutta la documentazione (fatture e relativi pagamenti) atta a comprovare le spese di sanificazione sostenute per le quali è stato richiesto il credito di imposta.

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