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Contributo a Fondo Perduto del Decreto Sostegni anche per professionisti

Il Decreto Sostegni ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto fruibile da imprese, professionisti e titolari di reddito agrario.

In breve

  • Previsto dall’art. 1 del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)
  • Istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate dal 30 marzo 2021 al 29 maggio 2021
  • Misura accessibile da imprese, professionisti e titolari di reddito agrario
  • Credito pari ad una percentuale del calo di fatturato medio mensile
  • Importo fruibile tramite accredito liquidità o in compensazione in modello F24

Nella giornata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 41/2021, soprannominato Decreto Sostegni. Tra i vari provvedimento, quello più atteso è il nuovo contributo a fondo perduto previsto all’articolo 1. Diversamente da quelli precedenti, questa volta il contributo a fondo perduto del DL Sostegni è fruibile non solo da imprese, ma anche da professionisti.

Al fine di poter accedere al contributo è necessario rispettare requisiti soggettivi ed oggettivi:

  • Requisito soggettivo n. 1: il contributo spetta ad imprenditori, professionisti e titolari di reddito agrario.
  • Requisito soggettivo n. 2: il richiedente deve essere residente o stabilito nel territorio dello Stato italiano ed avere la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento.
  • Requisito oggettivo: il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. In caso di attivazione della partita IVA dopo il 01.01.2019, il contributo spetta anche in assenza del calo di fatturato.

Qualora siano rispettati tutti i requisiti di cui sopra, il calcolo del contributo viene effettuato come segue:

  • 60% del calo mensile, se il fatturato annuo non supera 100mila euro
  • 50% del calo mensile, se il fatturato annuo è compreso fra 100 e 400mila euro
  • 40% del calo mensile, se il fatturato annuo è compreso fra 400mila e 1 milione di euro
  • 30% del calo mensile, se il fatturato annuo è compreso fra 1 e 5 milioni di euro
  • 20% del calo mensile, se il fatturato annuo è compreso fra 5 e 10 milioni di euro

Il contributo minimo è comunque pari ad euro 1.000 per persone fisiche ed euro 2.000 per i soggetti diversi.

ESEMPIO DI CALCOLO
Fatturato 2019350.000 (su 12 mesi)
Fatturato 2020200.000 (su 12 mesi)
Fatturato medio mensile 2019350.000 : 12 = 29.167
Fatturato medio mensile 2020200.000 : 12 = 16.667
Calcolo della riduzione(29.167 – 16.667) : 29.167 = 42,86%
Credito spettante(19.167 – 16.667) x 50% = 6.250

L’importo potrà essere richiesto in accredito sul conto corrente oppure fruito in compensazione in modello F24. L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento 77923 del 23 marzo 2021 (clicca qui per accedere al provvedimento sul sito dell’Agenzia delle Entrate) con il quale ha reso note le modalità operative di presentazione dell’istanza. La stessa potrà essere presentata per il tramite del portale Fatture e Corrispettivi a partire dal 30 marzo 2021. Considerato che l’art. 1 del DL Sostegni prevede che la richiesta debba essere effettuata entro 60 giorni dall’attivazione del portale da parte dell’Agenzie delle Entrate, il termine per la richiesta del contributo a fondo perduto dovrebbe scadere il 29 maggio 2021.

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