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Dal 18 novembre via al contributo fondo perduto per centri storici

Dopo 3 mesi dal Decreto Agosto, è finalmente disponibile la procedura per la richiesta del contributo a fondo perduto per le attività dei centri storici.

In breve

  • Previsto dall’articolo 59 D.L. 104/2020 (Decreto Agosto)
  • Contributo spettante solo per attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte in alcuni centri storici individuati dalla normativa
  • Deve essere registrato nel giugno 2020 un calo del fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato di giugno 2019
  • Contributo variabile tra 5% e 15% sulla base del fatturato
  • Domande aperte dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021

L’articolo 59 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) ha istituito il contributo a fondo perduto per i centri storici. Dopo quasi 3 mesi dall’emanazione del Decreto Agosto, il 12 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento 352471 che indica le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di richiesta del contributo (clicca qui per accedere alla sezione dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate). La domanda può essere presentata dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per poter richiedere il contributo, è necessario rispettare due requisiti soggettivi:

  • avere la partita IVA attiva alla data di presentazione dell’istanza
  • svolgere un’attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti dei capoluoghi di provincia che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti città metropolitane che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti.

A pagina 5 delle istruzioni al modello di richiesta del contributo è possibile trovare un elenco dei comuni che soddisfano le caratteristiche sopra indicate. Si ricorda tuttavia che è necessario che l’attività sia ubicata in zona A e soddisfi tutti i requisiti soggettivi e oggetti.

CODICE CATASTALECOMUNEPROVINCIA
A089AgrigentoAGRIGENTO
A662BariBARI
A794BergamoBERGAMO
A944BolognaBOLOGNA
A952BolzanoBOLZANO-BOZEN
B354CagliariCAGLIARI
C351CataniaCATANIA
C933ComoCOMO
D612FirenzeFIRENZE
D969GenovaGENOVA
E463La SpeziaLA SPEZIA
E715LuccaLUCCA
F052MateraMATERA
F205MilanoMILANO
F839NapoliNAPOLI
G224PadovaPADOVA
G273PalermoPALERMO
G702PisaPISA
H163RagusaRAGUSA
H199RavennaRAVENNA
H294RiminiRIMINI
H501RomaROMA
I726SienaSIENA
I754SiracusaSIRACUSA
L219TorinoTORINO
L500UrbinoPESARO E URBINO
L736VeneziaVENEZIA
L746VerbaniaVERBANO-CUSIO-OSSOLA
L781VeronaVERONA

Inoltre, è anche necessario rispettare due requisiti oggettivi:

  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi ottenuto nel mese di giugno 2020 negli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopra indicati inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti.
  • inizio dell’attività in almeno uno degli esercizi ubicati nelle zone A o equipollenti dei predetti comuni a partire dal 1 luglio 2019.

Il contributo spetta in base all’applicazione delle seguenti percentuali alla riduzione di fatturato verificata tra giugno 2019 e giugno 2020:

  • 15%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 sono inferiori a 400.000 euro
  • 10%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano la soglia precedente ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • 5%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano la soglia precedente.

In ogni caso, spetta un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo è ovviamente escluso da tassazione, come tutti i contributi precedenti a fondo perduto (vedi l’articolo “Il Decreto Rilancio prevede un contributo a fondo perduto per le partita IVA” del 29.05.2020).

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