Regime forfettario: i compensi percepiti per errore non fanno superare la soglia degli 85.000 euro
L’Agenzia delle Entrate cambia interpretazione: se i compensi sono stati percepiti per errore e successivamente restituiti, non rilevano ai fini del calcolo della soglia per restare nel regime forfettario.
In breve
- I compensi percepiti per errore e poi restituiti non rilevano ai fini della soglia di 85.000 euro del regime forfettario.
- Il chiarimento arriva con la risposta all’interpello n. 68 del 6 marzo 2026.
- L’Agenzia delle Entrate corregge la precedente interpretazione contenuta nella risposta n. 26/2026.
- La restituzione delle somme può avvenire anche l’anno successivo.
- In questi casi non si perde il regime forfettario.
Regime forfettario: compensi percepiti per errore e restituiti. Arriva un importante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in materia di regime forfettario. Con la risposta a interpello n. 68 del 6 marzo 2026, l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che i compensi percepiti per errore e successivamente restituiti al committente non devono essere considerati nel calcolo della soglia di 85.000 euro prevista per la permanenza nel regime agevolato.
Il documento di prassi rappresenta un cambio di orientamento rispetto alla precedente risposta n. 26 del 2026, che aveva adottato un’interpretazione molto più restrittiva. In quella occasione, infatti, era stato affermato che, nel limite dei ricavi o compensi, dovessero essere inclusi tutti gli importi percepiti dal contribuente, anche se successivamente restituiti.
Con il nuovo interpello, invece, l’Agenzia riconosce che le somme non spettanti e poi restituite non possono essere considerate compensi effettivamente conseguiti, e quindi non devono incidere sul limite previsto per il regime forfettario.
Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate. Il chiarimento nasce dal caso di una professionista in regime forfettario, medico di medicina generale. A causa di un errore amministrativo dell’azienda sanitaria, la contribuente era stata erroneamente inquadrata come pediatra. Questo errore aveva comportato l’erogazione di compensi più elevati rispetto a quelli effettivamente spettanti. L’errore è stato successivamente individuato e la professionista ha restituito le somme indebitamente percepite. Il problema interpretativo riguardava quindi la verifica della soglia dei 85.000 euro di compensi annui, limite oltre il quale si perde il regime forfettario dall’anno successivo.
Il nuovo orientamento dell’Agenzia. Con la risposta n. 68/2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i compensi percepiti per errore e successivamente restituiti al committente non devono essere considerati nel calcolo della soglia di permanenza nel regime forfettario. Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, tali somme non costituiscono un reale arricchimento del contribuente, poiché vengono restituite al soggetto che le ha erogate. Di conseguenza, se il superamento della soglia di 85.000 euro dipende esclusivamente da compensi non spettanti e poi restituiti, non si verifica la fuoriuscita dal regime forfettario nell’anno successivo.
Restituzione anche nell’anno successivo. Un ulteriore chiarimento riguarda il momento della restituzione delle somme. L’Agenzia precisa che la restituzione può avvenire anche nel periodo d’imposta successivo a quello in cui i compensi sono stati percepiti, senza che ciò comporti la perdita del regime agevolato. Ciò che rileva è che si tratti effettivamente di somme percepite per errore e poi restituite, circostanza che consente di escluderle dal calcolo della soglia dei compensi.
Un cambio di interpretazione rilevante. La risposta all’interpello n. 68/2026 rappresenta quindi una vera e propria correzione della posizione precedente dell’Agenzia delle Entrate. Se fosse rimasta valida l’interpretazione iniziale, molti contribuenti avrebbero potuto perdere il regime forfettario anche a causa di compensi non spettanti e successivamente restituiti. Con il nuovo orientamento, invece, si riconosce che tali somme non devono essere considerate ai fini della verifica del limite di 85.000 euro, evitando effetti penalizzanti per i contribuenti che si trovano in situazioni analoghe.
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