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Bonus affitti prorogato anche per Giugno

Il Decreto Agosto ha prorogato il credito di imposta per i canoni di locazione al mese di giugno 2020.

In breve

  • Previsto dall’art. 77, D.L. 104/2020 (Decreto Agosto)
  • Si tratta di una proroga del credito previsto dall’art. 28, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)
  • Spetta ad esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché agli Enti non commerciali
  • Solo in caso di riduzione del fatturato superiore al 50% rispetto allo stesso mese del 2019
  • Il bonus è pari al 60% del canone di locazione ed è fruibile in compensazione nel modello F24

Il D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) ha ampliato la misura del credito di imposta per locazioni già prevista nel D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) (vedi l’articolo “Bonus affitti per immobili ad uso non abitativo” del 08.06.2020). Una misura simile era già prevista nel D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), ma solo a favore di botteghe e negozi esercitate in immobili di categoria catastale C1 (vedi l’articolo “Bonus affitti per botteghe e negozi” del 20.03.2020).

Al fine di sostenere ulteriormente le attività economiche a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID19, l’articolo 77 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) prevede l’aggiunta del mese di giugno al bonus locazioni. La misura originariamente prevista dal Decreto Rilancio prevedeva che “ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.

I requisiti per la fruizione del credito sono rimasti invariati. Il requisito soggettivo è quello di essere soggetti economici che esercitano attività d’impresa, arte o professione, oppure enti non commerciali. Sono quindi da ammettere alla fruizione del credito imprese, anche agricole, lavoratori autonomi, enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014.

Rimangono anche invariati i due requisiti contabili originariamente inclusi nel Decreto Rilancio. Il primo prevede che siano inclusi nel beneficio soltanto i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni nel 2019 (tale limite non si applica alle imprese alberghiere). Il secondo prevede che possano fruire del credito di imposta per canoni di locazione soltanto i soggetti che abbiamo registrato una diminuzione del fatturato superiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Qualora si verifichino tutti i requisiti, il contribuente ha diritto a fruire di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione versato anche per il mese di giugno 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all’esercizio dell’attività d’impresa e di lavoro autonomo. Il 6 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 14/E nella quale ha reso noti i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell’Agenzia. Il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Il codice tributo previsto per la compensazione è “6920”, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”. È possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

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