Prestazioni professionali gratuite: si possono fare, ma attenzione al Fisco
La Cassazione chiarisce che la gratuità è possibile, ma spetta al professionista dimostrarla. Ecco perché conviene documentarla prima.
In breve
- Un professionista può decidere di non farsi pagare per una prestazione.
- Per il lavoratore autonomo opera, in linea generale, il principio di cassa: il compenso concorre alla formazione del reddito quando viene percepito.
- Diverso è il caso delle attività esercitate attraverso società di capitali, anche quando si tratta di STP, poiché si ricade nell’ambito del reddito d’impresa.
- La Cassazione, con l’ordinanza n. 14338 del 15 maggio 2026, ha però affermato che l’onerosità della prestazione professionale costituisce la regola e la gratuità l’eccezione.
- Per questo, quando una prestazione non viene fatturata perché gratuita, è opportuno dimostrare perché non è stato richiesto alcun compenso.
Un professionista può lavorare gratuitamente? La risposta, in linea generale, è sì. Può capitare nella vita professionale di svolgere una prestazione senza richiedere alcun compenso: per un familiare, un amico, un cliente con cui esiste un rapporto particolare, oppure semplicemente per una scelta commerciale o per opportunità.
Principio di cassa IRPEF e gratuità. Dal punto di vista delle imposte sui redditi, per i professionisti assume particolare importanza il principio di cassa: il reddito di lavoro autonomo è determinato, in linea generale, sulla base dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. In termini semplici, se un compenso non viene percepito perché la prestazione è effettivamente gratuita, non c’è un compenso da assoggettare all’IRPEF.
Discorso diverso per le società soggette all’IRES. Attenzione, però, a non estendere automaticamente questo ragionamento alle attività professionali esercitate tramite società di capitali. Quando l’attività viene esercitata, ad esempio, attraverso una S.r.l., anche in forma di Società tra Professionisti (STP), siamo infatti nell’ambito del reddito d’impresa. Il quadro fiscale è quindi diverso da quello del professionista individuale e il semplice richiamo al principio di cassa non è sufficiente a affrontare il tema delle prestazioni gratuite.
Il problema nasce quando arriva un controllo. La questione diventa più delicata quando l’Agenzia delle Entrate riscontra che il professionista ha effettuato determinate prestazioni, ma non trova i relativi compensi tra quelli dichiarati. È davvero una prestazione gratuita o il professionista ha incassato un compenso senza dichiararlo? Su questo punto è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14338/2026, pubblicata il 15 maggio 2026. Il caso riguardava un accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato, tra l’altro, la presenza di compensi non fatturati. Nei gradi di giudizio precedenti era stata ritenuta plausibile la possibilità che alcune prestazioni fossero state svolte gratuitamente, anche in presenza di rapporti di amicizia, parentela o convenienza. La Cassazione ha però adottato un’impostazione più rigorosa.
Per la Cassazione l’onerosità è la regola, la gratuità l’eccezione. Il passaggio più importante dell’ordinanza è molto chiaro. Secondo la Corte, nel lavoro autonomo l’onerosità della prestazione costituisce l’elemento normale, pur non essenziale. Di conseguenza, la gratuità costituisce l’eccezione. Questo non significa che sia vietato lavorare gratuitamente. Significa, però, che nell’ambito di un accertamento analitico-induttivo il professionista non può limitarsi ad affermare che una determinata attività è stata svolta senza compenso: quando l’Agenzia fonda la propria ricostruzione su elementi presuntivi idonei, spetta al contribuente fornire la prova contraria. Ed è proprio qui che la sentenza assume una rilevanza pratica notevole.
Non basta dire: “Era un amico, non l’ho fatto pagare”. La Cassazione precisa anche come il professionista possa giustificare le prestazioni gratuite. La prova dovrebbe riguardare le singole operazioni e spiegare concretamente perché, in quel caso specifico, non è stato richiesto alcun compenso. La stessa Corte fornisce alcuni esempi: la qualità personale del cliente, l’esistenza di rapporti amicali o di altra natura, oppure le caratteristiche della prestazione. Una determinata attività potrebbe, ad esempio, essere stata svolta gratuitamente perché conseguente a un’altra prestazione più complessa e già remunerata. Il punto, quindi, non è eliminare la possibilità di effettuare prestazioni gratuite, ma essere in grado di ricostruirne e provarne le ragioni qualora l’Amministrazione finanziaria le contesti.
Prestazioni professionali gratuite: meglio pensarci prima del controllo. La conseguenza pratica dell’ordinanza è piuttosto intuitiva: la gratuità dovrebbe essere documentata al momento della decisione, non soltanto dopo l’avvio dell’accertamento. Una soluzione prudenziale può consistere nel conservare la documentazione che attesti chiaramente la natura gratuita della prestazione e le relative motivazioni. Per alcune categorie professionali è stata suggerita anche una soluzione ancora più immediata: emettere comunque un documento riportando la prestazione e uno sconto del 100%, con totale pari a zero, specificando nelle note che l’attività è stata resa gratuitamente e indicandone, quando opportuno, la ragione. È, ad esempio, la soluzione operativa suggerita dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze nel commentare la pronuncia. Va precisato che questa modalità non è prescritta dalla Cassazione: l’ordinanza richiede che il contribuente sia in grado di fornire una prova contraria idonea, ma non stabilisce un documento specifico da utilizzare. Il principio di prudenza, tuttavia, rimane valido: lasciare una traccia contemporanea alla prestazione rende certamente più semplice spiegare, anche a distanza di anni, perché a un’attività effettivamente svolta non sia seguito alcun compenso.
La gratuità resta possibile, ma deve essere credibile e dimostrabile. La Cassazione non afferma che ogni prestazione professionale debba necessariamente essere pagata. Il messaggio della pronuncia è diverso: l’onerosità è la situazione normale e chi sostiene che una determinata prestazione sia stata resa gratuitamente deve essere in grado, in presenza di un accertamento fondato su idonei elementi presuntivi, di provarlo. Per i professionisti diventa quindi importante non considerare le prestazioni professionali gratuite come operazioni fiscalmente irrilevanti sotto ogni profilo. Non percepire un compenso può significare non avere un reddito da tassare; non documentare perché quel compenso non è stato percepito può, invece, creare un problema in sede di controllo.
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